Art. 37 · Provenienza sicura

Art. 37

Provenienza sicura

In vigore dal 21 ott 2009
Provenienza sicura 1.   Nell’ambito della provenienza sicura sono usati materiali: a) che non presentano rischi inaccettabili per la salute pubblica e degli animali; b) che sono stati raccolti e trasportati dal punto di raccolta allo stabilimento o impianto di fabbricazione in condizioni idonee ad escludere rischi per la salute pubblica e degli animali; o c) che sono stati importati nella Comunità e trasportati dal primo punto d’ingresso allo stabilimento o impianto di fabbricazione in condizioni idonee ad escludere rischi per la salute pubblica e degli animali. 2.   Ai fini della provenienza sicura, gli operatori forniscono una documentazione relativa alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, comprensiva, ove necessario, della prova dell’efficacia delle misure di biosicurezza adottate al fine di escludere rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti dal materiale di partenza. Tale documentazione è messa a disposizione dell’autorità competente a richiesta. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), le partite sono corredate da un certificato sanitario corrispondente ad un modello adottato in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:1069:oj#art-37