Art. 6
Informazioni che devono figurare nelle domande di titoli di importazione e nei titoli
In vigore dal 25 set 2009
Informazioni che devono figurare nelle domande di titoli di importazione e nei titoli
La domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano:
a)
nella casella 8, il paese d'origine;
per lo «zucchero concessioni CXL» recante i numeri d'ordine 09.4317, 09.4318, 09.4319 e 09.4321 e per lo «zucchero Balcani», la parola «sì» della casella 8 deve essere contrassegnata con una croce. I titoli di importazione obbligano ad importare dal paese menzionato;
b)
nella casella 16, un unico codice NC a otto cifre;
c)
nelle caselle 17 e 18, il quantitativo in chilogrammi di peso tal quale;
d)
nella casella 20:
i)
«zucchero destinato alla raffinazione» oppure «zucchero non destinato alla raffinazione»; e
ii)
una delle diciture seguenti:
—
per lo «zucchero concessioni CXL», una delle diciture elencate nell'allegato III, parte A,
—
per lo «zucchero Balcani», una delle diciture elencate nell'allegato III, parte B,
—
per lo «zucchero di importazione eccezionale», una delle diciture elencate nell'allegato III, parte C,
—
per lo «zucchero di importazione industriale», una delle diciture elencate nell'allegato III, parte D,
iii)
la campagna di commercializzazione a cui si riferiscono;
e)
nella casella 24, il dazio applicabile.
Storico versioni
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