Art. 27 · Relazione

Art. 27

Relazione

In vigore dal 24 set 2009
Relazione 1.   Entro l’8 dicembre 2014, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla possibilità di introdurre taluni requisiti riguardanti la protezione dei pesci durante l’abbattimento tenendo presenti gli aspetti legati al benessere degli animali e l’impatto socioeconomico ed ambientale. Questa relazione è, se del caso, corredata da proposte legislative finalizzate a modificare il presente regolamento includendovi disposizioni specifiche riguardanti la protezione dei pesci durante l’abbattimento. In attesa dell’adozione di queste misure, gli Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni nazionali riguardanti la protezione dei pesci durante la macellazione o l’abbattimento e ne informano la Commissione. 2.   Entro l’8 dicembre 2012, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedano il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale. Questa relazione si basa sui risultati di uno studio scientifico di comparazione di questi sistemi con i sistemi che mantengono i bovini in posizione eretta e tiene conto degli aspetti legati al benessere degli animali nonché delle implicazioni socioeconomiche, inclusa l’accettabilità da parte delle comunità religiose e la sicurezza degli operatori. Questa relazione è, se del caso, corredata da proposte legislative finalizzate a modificare il presente regolamento per quanto riguarda i sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedano il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale. 3.   Entro l’8 dicembre 2013, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui vari metodi di stordimento per i volatili da cortile, in particolare sui dispositivi multipli di stordimento dei volatili con bagni d’acqua, tenendo presenti gli aspetti legati al benessere degli animali, nonché l’impatto socioeconomico ed ambientale.
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