Art. 86
Clausola di revisione
In vigore dal 16 set 2009
Clausola di revisione
1. Entro il quarto anno civile completo dall’entrata in vigore del regolamento di applicazione la commissione amministrativa presenta un rapporto comparativo sui termini di cui all’, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento di applicazione.
Sulla base di tale rapporto la Commissione europea può, se del caso, presentare proposte per rivedere tali termini allo scopo di ridurli in misura significativa.
2. Entro la data di cui al paragrafo 1 la commissione amministrativa valuta anche le regole per la conversione dei periodi di cui all’ ai fini di una eventuale semplificazione di tali regole.
3. Entro il 1o maggio 2015, la commissione amministrativa presenta una relazione in cui valuta nello specifico l’applicazione dei capi I e III del titolo IV del regolamento di applicazione, in particolare riguardo alle procedure e alle scadenze di cui all’, paragrafi 2, 5 e 6, del regolamento di applicazione e alle procedure di recupero di cui agli articoli da 75 a 85 del regolamento di applicazione.
Sulla scorta di questa relazione la Commissione europea presenta, se necessario, proposte atte a rendere le procedure più efficienti ed equilibrate.
Storico versioni
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