Art. 22
Disposizioni generali di applicazione
In vigore dal 16 set 2009
Disposizioni generali di applicazione
1. Le autorità o istituzioni competenti provvedono a che siano messe a disposizione delle persone assicurate le informazioni necessarie riguardanti le procedure e le condizioni di concessione delle prestazioni in natura quando tali prestazioni sono ricevute nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dell’istituzione competente.
2. Fatto salvo l’, lettera a), del regolamento di base, uno Stato membro può diventare responsabile delle spese sostenute per le prestazioni a norma dell’ del regolamento di base solo se la persona assicurata ha presentato richiesta di pensione ai sensi della legislazione di questo Stato membro, o a norma degli articoli da 23 a 30 del regolamento di base, percepisce una pensione ai sensi della legislazione di questo Stato membro.
Storico versioni
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