Art. 15 · Procedure per l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 12 del regolamento di base (sulla comunicazione di informazioni alle istituzioni interessate)

Art. 15

Procedure per l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e d), dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 12 del regolamento di base (sulla comunicazione di informazioni alle istituzioni interessate)

In vigore dal 16 set 2009
Procedure per l’applicazione dell’, paragrafo 3, lettere b) e d), dell’, paragrafo 4, e dell’ del regolamento di base (sulla comunicazione di informazioni alle istituzioni interessate) 1.   Salva disposizione contraria dell’ del regolamento di applicazione, qualora la persona eserciti un’attività in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente a norma del titolo II del regolamento di base, il datore di lavoro o, per la persona che non esercita un’attività subordinata, l’interessato ne informa, se possibile preventivamente, l’istituzione competente dello Stato membro la cui la legislazione è applicabile. Detta istituzione senza indugio rende disponibili le informazioni relative alla legislazione applicabile all’interessato, a norma dell’, paragrafo 3, lettera b), o dell’ del regolamento di base, alla persona interessata e all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro in cui è svolta l’attività. 2.   Il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis alle persone cui si applica l’, paragrafo 3, lettera d), del regolamento di base. 3.   Il datore di lavoro considerato tale a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento di base, che ha un lavoratore a bordo di una nave battente bandiera di un altro Stato membro, ne informa, se possibile preventivamente, l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile. Detta istituzione senza indugio rende disponibili le informazioni relative alla legislazione applicabile all’interessato, a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento di base, all’istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di cui batte bandiera la nave a bordo della quale il lavoratore subordinato esercita l’attività.
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