Art. 13 · Regole di conversione dei periodi

Art. 13

Regole di conversione dei periodi

In vigore dal 16 set 2009
Regole di conversione dei periodi 1.   Quando i periodi maturati sotto la legislazione di uno Stato membro sono espressi in unità diverse da quelle previste dalla legislazione di un altro Stato membro, la conversione necessaria ai fini della totalizzazione a norma dell’ del regolamento di base si effettua secondo le regole seguenti: a) l’istituzione dello Stato membro sotto la cui legislazione è stato maturato il periodo comunica quale periodo debba essere utilizzato come base per la conversione; b) per i regimi in cui i periodi sono espressi in giorni, la conversione da giorni ad altre unità o viceversa, così come la conversione fra regimi diversi basati sui giorni, si calcola secondo la tabella seguente: Regime basato su un giorno equivale a una settimana equivale a un mese equivale a un trimestre equivale a n. massimo di giorni in un anno civile 5 giorni 9 ore 5 giorni 22 giorni 66 giorni 264 giorni 6 giorni 8 ore 6 giorni 26 giorni 78 giorni 312 giorni 7 giorni 6 ore 7 giorni 30 giorni 90 giorni 360 giorni c) per i regimi in cui i periodi sono espressi in unità diverse dai giorni: i) tre mesi o tredici settimane sono equivalenti a un trimestre e viceversa; ii) un anno è equivalente a quattro trimestri, 12 mesi o 52 settimane e viceversa; iii) per la conversione delle settimane in mesi, e viceversa, le settimane e i mesi sono convertiti in giorni secondo le regole applicabili ai regimi basati su sei giorni di cui alla tabella alla lettera b); d) per i periodi espressi in frazioni, le cifre sono convertite con approssimazione per difetto all’unità intera più vicina, applicando le regole di cui alle lettere b) e c). Le frazioni di anno sono convertite in mesi a meno che il regime in causa non sia basato sui trimestri; e) Se dalla conversione di cui al presente paragrafo risulta una frazione di unità, il risultato è approssimato per eccesso all’unità intera più vicina. 2.   L’applicazione del paragrafo 1 non può avere per effetto di determinare, per l’insieme dei periodi maturati nel corso dell’anno civile, un totale superiore al numero di giorni indicato nell’ultima colonna della tabella riportata nel paragrafo 1, lettera b), 52 settimane, 12 mesi o quattro trimestri. Se i periodi da convertire equivalgono al totale annuo massimo dei periodi a norma della legislazione dello Stato membro in cui sono stati maturati, l’applicazione del paragrafo 1 non può dare come risultato, nell’arco di un anno civile, periodi più brevi del possibile totale annuo massimo dei periodi previsto da detta legislazione. 3.   La conversione è effettuata in un’unica operazione che copre tutti i periodi comunicati come dato aggregato oppure è effettuata per ogni singolo anno, se i periodi sono stati comunicati su base annua. 4.   Quando un’istituzione comunica periodi espressi in giorni, essa indica contestualmente se il regime da essa gestito si basa su cinque, sei o sette giorni.
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