Art. 13 · Sanzioni

Art. 13

Sanzioni

In vigore dal 16 set 2009
Sanzioni Fatto salvo l’, gli Stati membri stabiliscono, entro il 1o giugno 2010, norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro il 29 ottobre 2010 e le notificano senza indugio ogni ulteriore modifica di tali disposizioni.
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