Art. 6
Indipendenza e prevenzione dei conflitti di interesse
In vigore dal 16 set 2009
Indipendenza e prevenzione dei conflitti di interesse
1. Un’agenzia di rating del credito adotta tutte le misure necessarie per garantire che l’emissione di un rating non sia influenzata da alcun conflitto di interesse, esistente o potenziale, o relazione d’affari riguardante l’agenzia che emette il rating, i suoi manager, i suoi analisti di rating, i suoi dipendenti, qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell’agenzia di rating del credito o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad essa da un legame di controllo.
2. Per garantire l’osservanza del paragrafo 1, un’agenzia di rating del credito adempie agli obblighi di cui all’allegato I, sezioni A e B.
3. Un’agenzia di rating che ne faccia richiesta all’autorità competente dello Stato membro di origine può essere esonerata dall’osservanza dei requisiti di cui all’allegato I, sezione A, punti 2, 5 e 6, e all’, paragrafo 4, se è in grado di dimostrare che tali requisiti non sono proporzionati in considerazione della natura, della portata e della complessità della sua attività, nonché della natura e della gamma dei rating emessi e che:
a)
l’agenzia di rating del credito ha meno di cinquanta dipendenti;
b)
l’agenzia di rating del credito ha messo in atto misure e procedure, in particolare meccanismi di controllo interno, disposizioni in materia di reportistica interna e misure intese ad assicurare l’indipendenza degli analisti di rating e delle persone incaricate di approvare i rating, che garantiscono l’effettivo rispetto degli obiettivi del presente regolamento; e
c)
le dimensioni dell’agenzia di rating del credito non sono determinate in modo tale da disattendere i requisiti del presente regolamento da parte di un’agenzia di rating o di un gruppo di agenzie.
Nel caso di un gruppo di agenzie di rating del credito, le autorità competenti garantiscono che almeno una delle agenzie appartenenti al gruppo non sia esonerata dall’osservanza dei requisiti di cui all’allegato I, sezione A, punti 2, 5 e 6, e all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:1060:oj#art-6