Art. 40
Disposizione transitoria
In vigore dal 16 set 2009
Disposizione transitoria
Le agenzie di rating del credito già operanti nella Comunità prima del 7 giugno 2010 («agenzie di rating del credito esistenti»), che abbiano intenzione di presentare domanda per la registrazione ai sensi del presente regolamento, adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alle sue disposizioni entro il 7 settembre 2010.
Le agenzie di rating del credito presentano la propria domanda di registrazione non prima del 7 giugno 2010. Le agenzie di rating del credito esistenti presentano la propria domanda di registrazione entro il 7 settembre 2010.
Le agenzie di rating del credito esistenti possono continuare ad emettere rating ai fini dell’, paragrafo 1, e detti rating possono essere usati a fini regolamentari dagli istituti finanziari di cui all’, paragrafo 1, salvo in caso di rifiuto della registrazione. In caso di rifiuto della registrazione si applica l’, paragrafo 2.
Storico versioni
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