Art. 35
Diffusione di informazioni di paesi terzi
In vigore dal 16 set 2009
Diffusione di informazioni di paesi terzi
L’autorità competente di uno Stato membro può divulgare le informazioni ricevute da un’autorità competente di un paese terzo soltanto se essa ha ottenuto l’accordo esplicito dell’autorità competente che ha trasmesso le informazioni e, se del caso, le divulga esclusivamente per finalità per le quali l’autorità competente ha espresso il suo accordo o qualora tale divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.
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