Art. 33
Diffusione di informazioni di un altro Stato membro
In vigore dal 16 set 2009
Diffusione di informazioni di un altro Stato membro
L’autorità competente di uno Stato membro può divulgare le informazioni ricevute dall’autorità competente di un altro Stato membro soltanto se ha ottenuto l’accordo esplicito dell’autorità competente che ha trasmesso le informazioni e, se del caso, le informazioni sono divulgate esclusivamente per le finalità per le quali detta autorità competente ha espresso il suo accordo o qualora tale divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.
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