Art. 30 · Delega di compiti tra autorità competenti

Art. 30

Delega di compiti tra autorità competenti

In vigore dal 16 set 2009
Delega di compiti tra autorità competenti L’autorità competente dello Stato membro d’origine può delegare qualsiasi suo compito all’autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest’ultima. La delega di compiti non modifica la responsabilità dell’autorità competente delegante.
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