Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 16 set 2009
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «rating del credito»: un parere relativo del merito creditizio di un’entità, di un’obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, o di un emittente di un debito, di un’obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e definito; b) «agenzia di rating del credito»: una persona giuridica la cui attività include l’emissione di rating del credito a livello professionale; c) «Stato membro di origine»: lo Stato membro in cui l’agenzia di rating del credito ha sede legale; d) «analista di rating»: una persona che esercita funzioni di analisi necessarie per l’emissione di rating; e) «capo analista di rating»: una persona avente la principale responsabilità di elaborare un rating o di comunicare con l’emittente in merito a un determinato rating o, in generale, in merito al rating di uno strumento finanziario emesso da tale emittente ed eventualmente di formulare le raccomandazioni relative a tale rating al comitato di rating; f) «entità valutata»: una persona giuridica il cui merito di credito è esplicitamente o implicitamente valutato nel rating, indipendentemente dal fatto che abbia sollecitato o meno tale rating o abbia fornito o meno informazioni ai fini della sua emissione; g) «a fini regolamentari»: l’utilizzo dei rating del credito allo scopo specifico di conformarsi al diritto comunitario così come recepito dalla legislazione nazionale degli Stati membri; h) «categoria di rating»: un simbolo, come ad esempio una lettera o un simbolo numerico che potrebbe essere integrato da caratteri identificativi, utilizzato nell’ambito di un rating per fornire una misura del rischio relativo, al fine di distinguere le diverse categorie di rischio dei tipi di entità, emittenti e strumenti finanziari o altre attività oggetto di rating; i) «terzo collegato»: il soggetto che promuove o organizza l’operazione, lo sponsor, il gestore (servicer) o qualsiasi altra parte che interagisca con l’agenzia di rating del credito per conto di un’entità valutata, inclusa qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata a quest’ultima da un legame di controllo; j) «controllo»: la relazione esistente tra un’impresa madre e un’impresa figlia quale descritta all’ della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati (16), ovvero uno stretto legame tra una persona fisica o giuridica e un’impresa; k) «strumenti finanziari»: gli strumenti elencati nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (17); l) «strumento finanziario strutturato»: uno strumento finanziario o altre attività derivanti da un’operazione o dispositivo di cartolarizzazione di cui all’, punto 36, della direttiva 2006/48/CE; m) «gruppo di agenzie di rating del credito»: un gruppo di imprese stabilite nella Comunità composto da un’impresa madre e dalle sue imprese figlie ai sensi degli della direttiva 83/349/CEE, nonché da imprese tra le quali esiste una relazione ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, e la cui attività include l’emissione di rating. Ai fini dell’, paragrafo 3, lettera a), un gruppo di agenzie di rating del credito comprende anche agenzie di rating stabilite in paesi terzi; n) «alta dirigenza»: la persona o le persone che dirigono di fatto l’attività dell’agenzia di rating del credito nonché il membro o i membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza; o) «attività di rating del credito»: analisi dei dati e delle informazioni e valutazione, approvazione, emissione e revisione di rating del credito. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), non sono considerati rating del credito: a) le raccomandazioni ai sensi dell’, punto 3, della direttiva 2003/125/CE della Commissione (18); b) la ricerca in materia di investimenti ai sensi dell’, paragrafo 1, della direttiva 2006/73/CE della Commissione (19) e altre forme di raccomandazioni generali, quali «acquistare», «vendere» o «mantenere», in relazione a operazioni su strumenti finanziari o a obbligazioni finanziarie; o c) pareri in merito al valore di un’obbligazione finanziaria o di uno strumento finanziario.
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