Art. 29
Collegi di autorità competenti
In vigore dal 16 set 2009
Collegi di autorità competenti
1. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda di registrazione presentata a norma dell’, l’autorità competente dello Stato membro di origine o, in caso di un gruppo di agenzie di rating del credito, l’autorità competente dello Stato membro di origine dell’agenzia di rating del credito incaricata ai sensi dell’, paragrafo 2, istituisce un collegio di autorità competenti al fine di facilitare l’esercizio dei compiti di cui agli .
2. Il collegio è composto dall’autorità competente dello Stato membro di origine e dalle autorità competenti di cui al paragrafo 3, nel caso di una singola agenzia, o dalle autorità competenti degli Stati membri di origine e dalle autorità competenti di cui al paragrafo 3, nel caso di un gruppo di agenzie di rating.
3. Un’autorità competente diversa dall’autorità competente dello Stato membro di origine può decidere in ogni momento di divenire membro del collegio a condizione che:
a)
una filiale appartenente all’agenzia di rating del credito o a una delle imprese che compongono il gruppo di agenzie di rating del credito sia soggetta alla sua giurisdizione; o
b)
l’utilizzo a fini regolamentari dei rating emessi dall’agenzia di rating o gruppo di agenzie di rating sia alquanto diffuso o abbia o possa presumibilmente avere un’incidenza significativa entro la sua giurisdizione.
4. Le autorità competenti diverse dai membri del collegio di cui al paragrafo 3, nelle cui giurisdizioni sono usati i rating emessi dall’agenzia di rating del credito o dal gruppo di agenzie di rating del credito in questione, possono partecipare alle riunioni o alle attività del collegio.
5. Entro quindici giorni lavorativi dall’istituzione del collegio, i suoi membri designano un facilitatore e, in assenza di accordo, consultano il CESR. A tal fine si tiene conto almeno dei seguenti criteri:
a)
la relazione tra l’autorità competente e l’agenzia di rating del credito o il gruppo di agenzie di rating;
b)
in che misura i rating del credito saranno impiegati per fini normativi in un particolare territorio o territori;
c)
il luogo nella Comunità in cui l’agenzia di rating del credito o il gruppo di agenzie di rating del credito svolge o intende svolgere la maggior parte delle sue attività di rating; e
d)
lo snellimento amministrativo, l’ottimizzazione degli oneri e un’adeguata distribuzione del carico di lavoro.
I membri del collegio riesaminano la selezione del facilitatore con cadenza almeno quinquennale, onde garantire che il facilitatore selezionato resti il più adeguato secondo i criteri di cui al primo comma.
6. Il facilitatore presiede le riunioni del collegio, ne coordina le azioni e garantisce lo scambio efficace di informazioni tra i suoi membri.
7. Per assicurare una stretta cooperazione tra le autorità competenti in seno al collegio, il facilitatore adotta, entro dieci giorni lavorativi dalla sua selezione, disposizioni scritte di coordinamento all’interno del collegio in ordine ai seguenti punti:
a)
le informazioni che devono essere scambiate tra le autorità competenti;
b)
il processo decisionale tra le autorità competenti, fatto salvo quanto previsto dagli ;
c)
i casi in cui le autorità competenti devono consultarsi;
d)
i casi in cui le autorità competenti devono applicare il meccanismo di mediazione di cui all’; e
e)
i casi in cui le autorità competenti possono delegare compiti di vigilanza conformemente all’.
8. In assenza di accordo riguardo alle disposizioni scritte di coordinamento di cui al paragrafo 7, qualsiasi membro del collegio può rinviare la questione al CESR. Il facilitatore tiene opportunamente conto del parere espresso dal CESR riguardante le disposizioni scritte di coordinamento prima di concordare il testo finale. Le disposizioni scritte di coordinamento figurano in un unico documento contenente una motivazione esaustiva delle eventuali divergenze significative rispetto al parere espresso dal CESR. Il facilitatore trasmette le disposizioni scritte di coordinamento ai membri del collegio e al CESR.
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