Art. 26 · Obbligo di cooperazione

Art. 26

Obbligo di cooperazione

In vigore dal 16 set 2009
Obbligo di cooperazione 1.   Le autorità competenti collaborano laddove necessario ai fini dell’applicazione del presente regolamento, anche nei casi in cui la condotta oggetto d’indagine non costituisce una violazione di alcuna disposizione normativa o regolamentare in vigore nel loro Stato membro. 2.   Le autorità competenti cooperano inoltre strettamente con le autorità competenti preposte alla vigilanza delle imprese di cui all’, paragrafo 1.
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