Art. 22
Autorità competenti
In vigore dal 16 set 2009
Autorità competenti
1. Entro il 7 giugno 2010 ciascuno Stato membro designa un’autorità competente ai fini del presente regolamento.
2. Le autorità competenti si dotano del personale necessario, sul piano della consistenza numerica e delle competenze, per poter applicare il presente regolamento.
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