Art. 19
Contributi di registrazione e vigilanza
In vigore dal 16 set 2009
Contributi di registrazione e vigilanza
L’autorità competente dello Stato membro di origine può imporre all’agenzia di rating del credito il pagamento di contributi di registrazione e/o vigilanza. I contributi di registrazione e/o vigilanza sono proporzionati al costo sostenuto dall’autorità competente dello Stato membro di origine.
Storico versioni
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