Art. 16
Esame della domanda di registrazione presentata da un’agenzia di rating del credito, da parte delle autorità competenti
In vigore dal 16 set 2009
Esame della domanda di registrazione presentata da un’agenzia di rating del credito, da parte delle autorità competenti
1. Entro sessanta giorni lavorativi dalla notifica di cui all’, paragrafo 5, secondo comma, l’autorità competente dello Stato membro di origine e le autorità competenti membri del collegio competente:
a)
esaminano congiuntamente la domanda di registrazione; e
b)
fanno quanto ragionevolmente in loro potere per raggiungere un accordo sulla concessione o sul rifiuto della registrazione all’agenzia di rating del credito in base all’osservanza, da parte di tale agenzia, delle condizioni stabilite nel presente regolamento.
2. Il facilitatore può prorogare il periodo d’esame di trenta giorni lavorativi, in particolare se l’agenzia di rating del credito:
a)
prevede di avallare i rating del credito come previsto dall’, paragrafo 3;
b)
prevede di ricorrere all’esternalizzazione; o
c)
chiede l’esenzione dall’osservanza dei requisiti di cui all’, paragrafo 3.
3. Il facilitatore coordina l’esame della domanda presentata dall’agenzia di rating del credito e garantisce che i membri del collegio competente si scambino tutte le informazioni necessarie per l’esame della domanda.
4. A seguito del raggiungimento dell’accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente dello Stato membro di origine prepara una bozza di decisione pienamente motivata e la sottopone al facilitatore.
In assenza di accordo fra i membri del collegio competente, l’autorità competente dello Stato membro di origine predispone una bozza di decisione di rifiuto pienamente motivata e basata sui pareri scritti dei membri del collegio che si oppongono alla registrazione, e la sottopone al facilitatore. I membri del collegio in favore della registrazione predispongono e sottopongono al facilitatore una spiegazione dettagliata del loro parere.
5. Entro sessanta giorni lavorativi dalla notifica di cui all’, paragrafo 5, secondo comma e, in ogni caso, entro novanta giorni lavorativi qualora si applichi il paragrafo 2, il facilitatore comunica al CESR una bozza di decisione di concessione o di rifiuto della registrazione, pienamente motivata e corredata della spiegazione dettagliata di cui al paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo.
6. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 5, il CESR trasmette ai membri del collegio competente il proprio parere in merito all’osservanza, da parte dell’agenzia di rating del credito, dei requisiti previsti per la registrazione. Dopo il ricevimento del parere del CESR, i membri del collegio riesaminano la bozza di decisione.
7. L’autorità competente dello Stato membro di origine adotta una decisione di concessione o di rifiuto della registrazione pienamente motivata entro quindici giorni dal ricevimento del parere del CESR. Se l’autorità competente dello Stato membro di origine si discosta dal parere del CESR fornisce motivazioni esaustive in merito. In assenza di parere del CESR, l’autorità competente dello Stato membro di origine adotta la sua decisione entro trenta giorni lavorativi dalla comunicazione al CESR della bozza di decisione di cui al paragrafo 5.
In caso di costante disaccordo tra i membri del collegio competente, l’autorità competente dello Stato membro di origine adotta una decisione di rifiuto pienamente motivata, che identifica le autorità competenti dissenzienti e illustra le loro opinioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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