Art. 15 · Domanda di registrazione

Art. 15

Domanda di registrazione

In vigore dal 16 set 2009
Domanda di registrazione 1.   L’agenzia di rating del credito presenta domanda di registrazione al CESR. La domanda contiene le informazioni di cui all’allegato II. 2.   Quando una domanda di registrazione è presentata da un gruppo di agenzie di rating del credito, i membri del gruppo incaricano uno di loro di presentare tutte le domande al CESR per conto del gruppo. L’agenzia di rating del credito incaricata fornisce le informazioni di cui all’allegato II per ciascun membro del gruppo. 3.   Un’agenzia di rating del credito presenta la sua domanda nella lingua richiesta dal diritto del proprio Stato membro di origine e altresì in una lingua di uso corrente nel settore della finanza internazionale. La domanda di registrazione inviata dal CESR all’autorità competente dello Stato membro di origine è considerata come domanda presentata dalle agenzie di rating del credito interessate. 4.   Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di registrazione, il CESR trasmette copie della domanda alle autorità competenti di tutti gli Stati membri. Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, il CESR fornisce un parere all’autorità competente dello Stato membro di origine in merito alla completezza di detta domanda. 5.   Entro venticinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’autorità competente dello Stato membro di origine e i membri del collegio competente valutano se essa sia completa, tenendo conto del parere fornito dal CESR di cui al paragrafo 4. Se la domanda è incompleta, l’autorità competente dello Stato membro di origine fissa una scadenza entro la quale l’agenzia di rating del credito deve fornire le informazioni mancanti all’autorità e al CESR e informa i membri del collegio e il CESR di conseguenza. Dopo aver accertato la completezza della domanda, l’autorità competente dello Stato membro di origine informa l’agenzia di rating del credito, i membri del collegio e il CESR di conseguenza. 6.   Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni mancanti di cui al paragrafo 5, il CESR trasmette tali informazioni alle autorità competenti diverse dalle autorità competenti degli Stati membri di origine.
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