Art. 12
Relazione di trasparenza
In vigore dal 16 set 2009
Relazione di trasparenza
Un’agenzia di rating del credito pubblica annualmente una relazione di trasparenza comprendente le informazioni sulle materie di cui all’allegato I, sezione E, parte III. L’agenzia di rating del credito pubblica la relazione di trasparenza entro tre mesi dalla data di chiusura di ciascun esercizio finanziario e assicura che resti disponibile sul suo sito Internet per almeno cinque anni.
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