Art. 10 · Comunicazione e presentazione di rating del credito

Art. 10

Comunicazione e presentazione di rating del credito

In vigore dal 16 set 2009
Comunicazione e presentazione di rating del credito 1.   Un’agenzia di rating del credito comunica qualsiasi rating del credito e qualsiasi decisione di abbandono di un rating su base non selettiva e in modo tempestivo. Nei casi di decisione di abbandono di un rating, le informazioni comunicate includono tutti i motivi alla base della decisione. Il primo comma si applica anche a rating distribuiti previo abbonamento. 2.   Le agenzie di rating del credito garantiscono che i rating siano presentati e trattati conformemente ai requisiti di cui all’allegato I, sezione D. 3.   Quando un’agenzia di rating del credito emette rating aventi ad oggetto strumenti finanziari strutturati, garantisce che le categorie di rating che sono attribuite a strumenti finanziari strutturati siano differenziate chiaramente ricorrendo a un simbolo aggiuntivo che le distingua dalle categorie di rating utilizzate per tutte le altri entità, strumenti finanziari o obbligazioni finanziarie. 4.   Un’agenzia di rating del credito comunica le sue politiche e procedure per quanto riguarda i rating non sollecitati. 5.   Quando un’agenzia di rating del credito emette un rating non sollecitato dichiara nel rating, dando opportuno rilievo a tale informazione, se l’entità valutata o terzi collegati abbiano partecipato o meno al processo di rating e se l’agenzia di rating del credito abbia avuto accesso ai conti e ad altri documenti interni pertinenti dell’entità valutata o di un terzo collegato. I rating non sollecitati sono identificati come tali. 6.   Un’agenzia di rating del credito non utilizza il nome di un’autorità competente in alcun modo che possa indicare o suggerire che tale autorità avalli o approvi i rating o le attività di rating dell’agenzia di rating del credito.
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