Art. 6 · Autenticità dei documenti

Art. 6

Autenticità dei documenti

In vigore dal 31 ago 2009
Autenticità dei documenti L’autenticità di un documento notificato o conservato mediante un sistema di informazione a norma delle disposizioni del presente regolamento è riconosciuta se la persona che ha inviato il documento è adeguatamente identificata e se il documento è stato elaborato e notificato a norma del presente regolamento.
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