Art. 8 · Miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli

Art. 8

Miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli

In vigore dal 22 lug 2009
Miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli 1.   Il pagamento annuo supplementare per agricoltore di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 73/2009, destinato al miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli, serve ad incoraggiare gli agricoltori a migliorare la commercializzazione dei loro prodotti attraverso una migliore informazione sulle qualità e caratteristiche dei prodotti e sui relativi metodi di produzione e attraverso una migliore promozione degli stessi. 2.   Si applicano, mutatis mutandis, gli , e gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 501/2008.
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