Art. 10
Specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi
In vigore dal 22 lug 2009
Specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi
1. Nel fissare le condizioni di ammissibilità al sostegno specifico per gli agricoltori che esercitano attività agricole specifiche che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009, gli Stati membri tengono conto in particolare:
a)
degli obiettivi ambientali nella regione in cui sarà applicata la misura; e
b)
di altri aiuti già concessi in virtù di altri strumenti comunitari di sostegno o di altre misure di sostegno specifico o di misure finanziate mediante aiuti di Stato.
2. L'articolo 27, paragrafi da 2 a 6 e paragrafi 8, 9 e 13, l'articolo 48 e l'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1974/2006 si applicano mutatis mutandis al sostegno specifico a favore degli agricoltori che esercitano specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi.
3. La Commissione valuta se le misure di sostegno specifico proposte a favore degli agricoltori che esercitano specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, che le sono comunicate dagli Stati membri sono conformi al regolamento (CE) n. 73/2009 e al presente regolamento.
Se le ritiene conformi la Commissione approva le misure in applicazione dell'articolo 68, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 73/2009, entro quattro mesi dal ricevimento delle informazioni fornite in conformità dell', paragrafo 1, del presente regolamento.
Se non le ritiene conformi la Commissione invita gli Stati membri a rivedere adeguatamente le misure proposte e a comunicarle nuovamente. Se le ritiene adeguatamente rivedute la Commissione approva le misure comunicate.
Storico versioni
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