Art. 27 · Controlli sui prodotti originari di paesi terzi

Art. 27

Controlli sui prodotti originari di paesi terzi

In vigore dal 14 lug 2009
Controlli sui prodotti originari di paesi terzi Per i vini di un paese terzo che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta, il paese terzo interessato invia alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni relative alle autorità competenti di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 479/2008 e agli aspetti coperti dal controllo, insieme alla prova che il vino soddisfa le condizioni previste dalla corrispondente denominazione di origine o indicazione geografica.
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