Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 lug 2009
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (8), ad eccezione della definizione di «interconnettore» che è sostituita dalla seguente: — «interconnettore» una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri. 2.   Si applicano le seguenti definizioni: a) «autorità di regolamentazione», le autorità di regolamentazione di cui all’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE; b) «flussi transfrontalieri», un flusso fisico di energia elettrica in una rete di trasmissione di uno Stato membro che risulta dall’impatto dell’attività di produttori e/o consumatori svolta al di fuori di tale Stato membro sulla sua rete di trasmissione; c) «congestione», una situazione in cui una interconnessione che collega reti di trasmissione nazionali non può soddisfare tutti i flussi fisici derivanti dal commercio internazionale richiesto da soggetti partecipanti al mercato, per insufficienza di capacità degli interconnettori e/o dei sistemi nazionali di trasmissione interessati; d) «esportazione dichiarata», l’energia elettrica immessa nella rete di uno Stato membro destinata in base a disposizioni contrattuali ad essere contestualmente prelevata dalla rete («importazione dichiarata») nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo; e) «flussi in transito dichiarato», circostanza in cui un’«esportazione dichiarata» di energia elettrica avviene e in cui il percorso designato per la transazione coinvolge un paese nel quale non si effettuano né l’immissione né il corrispondente contestuale prelievo di energia elettrica; f) «importazione dichiarata» il prelievo di energia elettrica in uno Stato membro o in un paese terzo contestualmente all’immissione di energia elettrica («esportazione dichiarata») in un altro Stato membro; g) «nuovo interconnettore», un interconnettore non completato entro il 4 agosto 2003. Soltanto ai fini del meccanismo di compensazione fra gestori del sistema di trasmissione, qualora reti di trasmissione di due o più Stati membri formino parte, interamente o parzialmente, di un unico blocco di controllo, l’insieme del blocco di controllo è considerato parte integrante della rete di trasmissione di uno degli Stati membri interessati, per evitare che i flussi all’interno dei blocchi di controllo siano considerati flussi transfrontalieri ai sensi della lettera b), del primo comma del presente paragrafo e diano luogo a versamenti di compensazione ai sensi dell’. Le autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati possono decidere quale tra gli Stati membri interessati sia quello di cui l’insieme del blocco di controllo è considerato parte integrante.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:714:oj#art-2