Art. 34 · Valutazione

Art. 34

Valutazione

In vigore dal 13 lug 2009
Valutazione 1.   La Commissione, con l’assistenza di un esperto esterno indipendente, svolge una valutazione delle attività dell’Agenzia. Tale valutazione comprende i risultati ottenuti dall’Agenzia e i suoi metodi di lavoro, con riferimento agli obiettivi, al mandato e ai compiti definiti nel presente regolamento e nei suoi programmi di lavoro annuali. La valutazione si basa su un’ampia consultazione, a norma dell’. 2.   La Commissione trasmette la valutazione di cui al paragrafo 1 al comitato dei regolatori. Il comitato dei regolatori presenta alla Commissione raccomandazioni in merito alle possibili modifiche da apportare al presente regolamento, all’Agenzia ed ai suoi metodi di lavoro; la Commissione a sua volta può trasmettere dette raccomandazioni, corredate del suo parere e delle proposte appropriate, al Parlamento europeo e al Consiglio. 3.   La prima valutazione è presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio entro tre anni dall’assunzione dell’incarico da parte del primo direttore. La Commissione presenta successivamente una valutazione almeno ogni quattro anni.
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