Art. 29
Responsabilità dell’Agenzia
In vigore dal 13 lug 2009
Responsabilità dell’Agenzia
1. In materia di responsabilità extracontrattuale, l’Agenzia risarcisce, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, i danni cagionati da essa o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente sulle controversie inerenti il risarcimento dei danni.
2. La responsabilità personale finanziaria e disciplinare degli agenti nei confronti dell’Agenzia è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale dell’Agenzia.
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