Art. 28 · Personale

Art. 28

Personale

In vigore dal 13 lug 2009
Personale 1.   Al personale dell’Agenzia, compreso il direttore, si applicano lo statuto dei funzionari, il regime e le regole adottate congiuntamente dalle istituzioni delle Comunità europee ai fini dell’applicazione dello statuto e del regime. 2.   Il consiglio di amministrazione, di concerto con la Commissione, adotta le modalità di applicazione adeguate, a norma dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari. 3.   L’Agenzia esercita, relativamente al suo personale, le competenze conferite all’autorità investita del potere di nomina dallo statuto dei funzionari e all’autorità abilitata dal regime a stipulare contratti. 4.   Il consiglio di amministrazione può adottare disposizioni per consentire l’assunzione presso l’Agenzia, in regime di trasferta, di esperti nazionali degli Stati membri.
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