Art. 24 · Esecuzione e controllo del bilancio

Art. 24

Esecuzione e controllo del bilancio

In vigore dal 13 lug 2009
Esecuzione e controllo del bilancio 1.   Il direttore esercita le funzioni di ordinatore e dà esecuzione al bilancio dell’Agenzia. 2.   Entro il 1o marzo successivo al completamento dell’esercizio, il contabile dell’Agenzia comunica i conti provvisori, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. Il contabile dell’Agenzia trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell’esercizio successivo. Il contabile della Commissione procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati, conformemente all’articolo 128 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (15) (il regolamento finanziario). 3.   Entro il 31 marzo successivo al completamento dell’esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell’Agenzia, accompagnati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio, alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. 4.   Non appena ricevute le osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell’Agenzia, secondo le disposizioni dell’articolo 129 del regolamento finanziario, il direttore stabilisce i conti definitivi dell’Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette, per parere, al consiglio di amministrazione. 5.   Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell’Agenzia. 6.   Entro il 1o luglio successivo al completamento dell’esercizio, il direttore trasmette tali conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. 7.   I conti definitivi sono pubblicati. 8.   Entro il 15 ottobre il direttore invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest’ultima. Invia tale risposta anche al consiglio di amministrazione e alla Commissione. 9.   Il direttore presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, come previsto all’articolo 146, paragrafo 3 del regolamento finanziario, ogni informazione necessaria per la corretta applicazione della procedura di discarico per l’esercizio finanziario in questione. 10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico, entro il 15 maggio dell’anno N + 2, al direttore sull’esecuzione del bilancio dell’esercizio finanziario N.
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