Art. 23
Formazione del bilancio
In vigore dal 13 lug 2009
Formazione del bilancio
1. Entro il 15 febbraio di ogni anno, il direttore elabora un progetto preliminare di bilancio comprendente le spese operative ed il programma di lavoro previsto per l’esercizio finanziario successivo e trasmette il suddetto progetto preliminare di bilancio al consiglio di amministrazione unitamente ad un organigramma provvisorio. Ogni anno il consiglio di amministrazione, sulla base di un progetto preliminare di bilancio elaborato dal direttore, redige lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia per l’esercizio successivo. Questo stato di previsione, che comporta un progetto di tabella dell’organico, è trasmesso dal consiglio di amministrazione alla Commissione entro il 31 marzo. Prima dell’adozione dello stato di previsione, il progetto preparato dal direttore viene trasmesso al comitato di regolamentazione che può emettere un parere motivato in merito.
2. Lo stato di previsione di cui al paragrafo 1 è trasmesso dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, (l’autorità di bilancio), con il progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea.
3. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea le previsioni che essa ritiene necessarie relativamente all’organico e l’importo della sovvenzione a carico del bilancio generale dell’Unione europea conformemente all’articolo 272 del trattato.
4. L’autorità di bilancio adotta la tabella dell’organico dell’Agenzia.
5. Il consiglio di amministrazione elabora il bilancio dell’Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se necessario, il bilancio viene opportunamente adeguato.
6. Il consiglio di amministrazione comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere un’incidenza finanziaria significativa sul finanziamento del bilancio dell’Agenzia, segnatamente i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di immobili. Il consiglio di amministrazione informa anche la Commissione della propria intenzione. Qualora un ramo dell’autorità di bilancio comunichi che intende emettere un parere, lo trasmette all’Agenzia entro due settimane dalla notifica del progetto in questione. In assenza di risposta, l’Agenzia può procedere con il progetto previsto.
Storico versioni
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