Art. 22 · Tasse

Art. 22

Tasse

In vigore dal 13 lug 2009
Tasse 1.   Le tasse sono dovute all’Agenzia per la richiesta di una decisione di esenzione ai sensi dell’, paragrafo 1. 2.   Le tasse di cui al paragrafo 1 sono fissate dalla Commissione.
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