Art. 17
Compiti del direttore
In vigore dal 13 lug 2009
Compiti del direttore
1. Il direttore rappresenta l’Agenzia e ha il compito di provvedere alla sua gestione.
2. Il direttore prepara i lavori del consiglio di amministrazione. Egli partecipa, senza diritto di voto, ai lavori di quest’ultimo.
3. Il direttore adotta e pubblica i pareri, le raccomandazioni e le decisioni di cui agli , che hanno ricevuto il parere favorevole del comitato dei regolatori.
4. Il direttore è responsabile dell’esecuzione del programma di lavoro annuale dell’Agenzia sotto la guida del comitato dei regolatori e sotto il controllo amministrativo del consiglio di amministrazione.
5. Il direttore prende le disposizioni necessarie, in particolare per quanto concerne l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell’Agenzia conformemente al presente regolamento.
6. Il direttore prepara annualmente un progetto di programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno seguente e lo presenta al comitato dei regolatori, al Parlamento europeo e alla Commissione entro il 30 giugno dello stesso anno.
7. Il direttore redige un progetto preliminare di bilancio dell’Agenzia ai sensi dell’, paragrafo 1, ed esegue il bilancio dell’Agenzia ai sensi dell’.
8. Ogni anno il direttore prepara un progetto di relazione annuale il quale prevede una sezione indipendente dedicata alle attività di regolamentazione dell’Agenzia e una parte dedicata alle questioni finanziarie e amministrative.
9. Il direttore esercita, nei confronti del personale dell’Agenzia, i poteri di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
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