Art. 15 · Compiti del comitato dei regolatori

Art. 15

Compiti del comitato dei regolatori

In vigore dal 13 lug 2009
Compiti del comitato dei regolatori 1.   Il comitato dei regolatori presenta un parere al direttore in merito ai pareri, alle raccomandazioni e alle decisioni di cui agli la cui adozione viene presa in considerazione. Inoltre, il comitato dei regolatori, nella sua sfera di competenza, fornisce degli orientamenti al direttore nello svolgimento dei compiti di quest’ultimo. 2.   Il comitato dei regolatori presenta un parere al consiglio di amministrazione sul candidato direttore a norma dell’, paragrafo 1, e dell’, paragrafo 2. Il comitato dei regolatori prende tale decisione a maggioranza di tre quarti dei suoi membri. 3.   Il comitato dei regolatori, a norma dell’, paragrafo 5, e dell’, paragrafo 6, e coerentemente con il progetto preliminare di bilancio in ottemperanza dell’, paragrafo 1, approva il programma di lavoro dell’Agenzia per l’anno entrante e lo presenta entro il 1o settembre di ogni anno per adozione al consiglio di amministrazione. 4.   Il comitato dei regolatori approva la sezione indipendente sulle attività di regolamentazione della relazione annuale, in ottemperanza dell’, paragrafo 12, e l’, paragrafo 8. 5.   Il Parlamento europeo può invitare il presidente del comitato dei regolatori o il suo vice, nel pieno rispetto della loro indipendenza, a fare una dichiarazione presso la sua commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest’ultima.
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