Art. 11 · Monitoraggio e rendicontazione nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale

Art. 11

Monitoraggio e rendicontazione nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale

In vigore dal 13 lug 2009
Monitoraggio e rendicontazione nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale 1.   L’Agenzia, in stretta collaborazione con la Commissione, gli Stati membri e le competenti autorità nazionali, comprese le autorità nazionali di regolamentazione e fatte salve le competenze delle autorità garanti della concorrenza, precede al monitoraggio dei mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale, in particolare dei prezzi al dettaglio di energia elettrica e gas naturale, dell’accesso alla rete, compreso l’accesso all’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, e della conformità con i diritti dei consumatori stabiliti dalla direttiva 2009/72/CE e dalla direttiva 2009/73/CE. 2.   L’Agenzia rende pubblica una relazione annuale sui risultati della sua attività di monitoraggio di cui al paragrafo 1. In tale relazione, individua gli eventuali ostacoli alla realizzazione di tali mercati interni dell’elettricità e del gas naturale. 3.   Contestualmente alla pubblicazione della sua relazione annuale, l’Agenzia può presentare al Parlamento e alla Commissione un parere sulle possibili misure da adottare per rimuovere gli ostacoli di cui al paragrafo 2.
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