Art. 10 · Consultazione e trasparenza

Art. 10

Consultazione e trasparenza

In vigore dal 13 lug 2009
Consultazione e trasparenza 1.   Nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare nel processo di sviluppo di orientamenti quadro a norma dell’ del regolamento (CE) n. 714/2009, e dell’ del regolamento (CE) n. 715/2009, nonché nel processo di proposta di modifiche dei codici di rete di cui all’ dei suddetti regolamenti, l’Agenzia consulta ampiamente e tempestivamente i soggetti partecipanti al mercato, i gestori dei sistemi di trasmissione, i consumatori, gli utenti finali e, se del caso, le autorità della concorrenza, fatte salve le rispettive competenze, in modo aperto e trasparente, specialmente quando i suoi compiti riguardano i gestori dei sistemi di trasmissione. 2.   L’Agenzia provvede a che il pubblico e le parti interessate ove opportuno dispongano di informazioni obiettive, affidabili e facilmente accessibili, in particolare riguardanti, eventualmente, i risultati del suo lavoro. Sono resi pubblici tutti i documenti e i verbali delle riunioni di consultazione condotte durante lo sviluppo di orientamenti quadro in ottemperanza dell’ del regolamento (CE) n. 714/2009, e dell’ del regolamento (CE) n. 715/2009, o durante la modifica dei codici di rete di cui all’ dei suddetti regolamenti. 3.   Prima di adottare orientamenti quadro a norma dell’ del regolamento (CE) n. 714/2009, e dell’ del regolamento (CE) n. 715/2009, o proporre codici di rete di cui all’ dei suddetti regolamenti, l’Agenzia indica in che misura le osservazioni ricevute durante la consultazione sono state prese in considerazione. Qualora non abbia dato un seguito a talune osservazioni, deve fornirne i motivi. 4.   L’Agenzia pubblica sul proprio sito web quanto meno gli ordini del giorno, i documenti di riferimento e, se del caso, i verbali delle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato dei regolatori e della commissione dei ricorsi.
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