Art. 24 · Responsabilità generali degli Stati membri

Art. 24

Responsabilità generali degli Stati membri

In vigore dal 13 lug 2009
Responsabilità generali degli Stati membri Nell’ambito delle rispettive responsabilità gli Stati membri compiono ogni sforzo per realizzare i progetti che beneficiano del sostegno EEPR, segnatamente attraverso efficaci procedure amministrative di autorizzazione, licenza e certificazione.
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