Art. 9 · Obblighi degli Stati membri relativi all’omologazione di parti di ricambio

Art. 9

Obblighi degli Stati membri relativi all’omologazione di parti di ricambio

In vigore dal 18 giu 2009
Obblighi degli Stati membri relativi all’omologazione di parti di ricambio La vendita o l’installazione su un veicolo di nuovi dispositivi di ricambio di controllo dell’inquinamento, destinati ad essere montati su veicoli omologati ai sensi del presente regolamento e delle relative misure di attuazione, sono vietate se non sono di un tipo per il quale sia stata rilasciata l’omologazione ai sensi del presente regolamento e delle relative misure di attuazione.
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