Art. 1
Criteri di intervento
In vigore dal 18 giu 2009
Il regolamento (CE) n. 1927/2006 è così modificato:
1)
all’ è inserito il seguente paragrafo:
«1 bis. In deroga al paragrafo 1, il FEG fornisce un sostegno anche ai lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale, a condizione che le domande soddisfino i criteri di cui all’, lettere a), b) o c). Gli Stati membri che chiedono un contributo del FEG sulla base della presente deroga devono stabilire un legame diretto e dimostrabile tra gli esuberi e la crisi finanziaria ed economica.
Tale deroga si applica a tutte le domande presentate prima del 31 dicembre 2011.»;
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Criteri di intervento
Il FEG fornisce un contributo finanziario qualora trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale siano all’origine di gravi perturbazioni economiche, in particolare un aumento notevole delle importazioni nell’Unione europea, un calo brusco della quota di mercato dell’Unione europea in un determinato settore o una delocalizzazione in paesi terzi, aventi come conseguenza:
a)
l’esubero di almeno 500 dipendenti di un’impresa nell’arco di quattro mesi in uno Stato membro, compresi i lavoratori in esubero dei fornitori o dei produttori a valle di tale impresa, o
b)
l’esubero di almeno 500 dipendenti, nell’arco di nove mesi, in particolare in piccole e medie imprese, di una divisione NACE 2, in una regione o in due regioni contigue di livello NUTS II.
c)
In mercati del lavoro di piccole dimensioni o in circostanze eccezionali, debitamente motivate dallo Stato membro interessato, una richiesta di contributo del FEG può essere considerata ammissibile anche se i criteri di intervento di cui alle lettere a) o b) non sono interamente soddisfatti, qualora gli esuberi abbiano un’incidenza molto grave sull’occupazione e sull’economia locale. Lo Stato membro precisa che la sua domanda non risponde pienamente ai criteri di intervento di cui alle lettere a) o b). L’importo cumulato dei contributi in circostanze eccezionali non può eccedere il 15 % dell’importo annuo massimo del FEG.
Ai fini del conteggio del numero di esuberi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), un esubero si considera avvenuto:
—
alla data in cui il datore di lavoro notifica al lavoratore la collocazione in esubero ovvero il preavviso di recesso dal contratto di lavoro,
—
alla data in cui si ha recesso di fatto dal contratto di lavoro prima della sua scadenza, o
—
alla data in cui il datore di lavoro notifica per iscritto, a norma di quanto disposto dall’, paragrafo 1, della direttiva 98/59 CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (*1), alla pubblica autorità competente gli esuberi collettivi previsti; in questo caso, lo Stato membro richiedente trasmette alla Commissione informazioni aggiuntive in merito al numero effettivo di esuberi effettuati nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), e i costi stimati per l’insieme coordinato di servizi personalizzati, prima che sia stata portata a termine la valutazione di cui all’articolo 10 del presente regolamento.
Per ogni impresa coinvolta gli Stati membri precisano nella domanda le modalità utilizzate per conteggiare gli esuberi stessi.
(*1)
GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16.»;"
3)
è inserito il seguente articolo:
«Articolo 3 bis
Persone ammissibili
Gli Stati membri possono prestare servizi personalizzati cofinanziati dal FEG ai lavoratori interessati, fra i quali possono rientrare:
a)
i lavoratori collocati in esubero nel periodo di cui all’, lettere a), b) o c), e
b)
i lavoratori collocati in esubero prima o dopo il periodo di cui all’, lettere a) o c), nei casi in cui una domanda presentata ai sensi dell’, lettera c) non soddisfi i criteri di cui all’, lettera a), a condizione che gli esuberi siano intervenuti dopo l’avviso generale degli esuberi previsti e che possa essere stabilito un chiaro nesso causale con l’evento che è all’origine degli esuberi durante il periodo di riferimento.»;
4)
all’articolo 5, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
un’analisi motivata del legame tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o la crisi finanziaria ed economica, un’indicazione del numero di esuberi e una spiegazione della natura imprevista di tali esuberi.»;
5)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione
1.
Su iniziativa della Commissione, nei limiti dello 0,35 % dell’importo annuo massimo del FEG, il FEG può essere utilizzato per finanziare le attività di preparazione, monitoraggio, informazione e creazione di una base di conoscenze utili per l’attuazione del FEG. Esso può essere altresì utilizzato per finanziare le attività di sostegno amministrativo e tecnico, nonché di audit, controllo e valutazione necessarie per l’applicazione del presente regolamento.
2.
Fatto salvo il limite di cui al paragrafo 1, l’autorità di bilancio, sulla base di una proposta della Commissione, stanzia all’inizio di ogni anno un importo destinato all’assistenza tecnica.
3.
I compiti di cui al paragrafo 1 sono eseguiti in conformità del regolamento finanziario e delle modalità di attuazione applicabili a questa forma di esecuzione del bilancio.
4.
L’assistenza tecnica della Commissione comprende la fornitura di informazioni e orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la valutazione del FEG. La Commissione può inoltre fornire informazioni sull’utilizzazione del FEG alle parti sociali europee e nazionali.»;
6)
all’articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sulla base della valutazione effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, e prendendo in particolare considerazione il numero di lavoratori da sostenere, le azioni proposte e i costi stimati, la Commissione valuta e propone il più rapidamente possibile l’importo dell’eventuale contributo finanziario che può essere concesso entro i limiti delle risorse disponibili. L’importo non può superare il 50 % dei costi stimati complessivi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera d). Per le domande presentate prima della data indicata all’, paragrafo 1 bis, l’importo non può superare il 65 %.»;
7)
all’articolo 11 è aggiunto il seguente paragrafo:
«Nel caso di sovvenzioni, i costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, costituiscono spese ammissibili per un contributo del FEG fino al 20 % dei costi diretti di un’operazione, purché siano sostenuti in conformità delle normative nazionali, comprese le regole contabili.»;
8)
all’articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Lo Stato membro esegue tutte le misure ammissibili comprese nell’insieme coordinato di servizi personalizzati quanto prima possibile, e comunque entro ventiquattro mesi dalla data della domanda a norma dell’articolo 5 o dalla data d’inizio delle misure in questione, a condizione che tra quest’ultima data e la data della domanda non siano trascorsi più di tre mesi.»;
9)
all’articolo 20, dopo il primo comma è inserito il seguente comma:
«Sulla base di una proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rivedere il presente regolamento, ivi inclusa la deroga temporanea prevista all’, paragrafo 1 bis.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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