Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 giu 2009
Per il 2009 e in deroga all’articolo 27 del regolamento (CE) n. 793/2006, la riduzione e l’esclusione di cui al suddetto articolo non si applicano alle domande di aiuto relative alle misure a favore delle produzioni locali, presentate entro il 31 marzo 2009 nei dipartimenti francesi d’oltremare della Guadalupa e della Martinica.
Storico versioni

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