Art. 14 · Chiusura del procedimento senza l’istituzione di misure

Art. 14

Chiusura del procedimento senza l’istituzione di misure

In vigore dal 11 giu 2009
Chiusura del procedimento senza l’istituzione di misure 1.   In caso di ritiro della denuncia i procedimenti possono essere chiusi, a meno che la chiusura sia contraria all’interesse della Comunità. 2.   Qualora, previa consultazione, non si ritengano necessarie misure di difesa e se il comitato consultivo non solleva obiezioni, l’inchiesta o i procedimenti sono chiusi. In tutti gli altri casi, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una relazione sull’esito delle consultazioni e propone di chiudere i procedimenti. I procedimenti si considerano chiusi se nel termine di un mese il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, non ha deciso diversamente. 3.   I procedimenti sono immediatamente chiusi se si accerta che l’importo delle sovvenzioni compensabili è minimo, in conformità del paragrafo 5, oppure se il volume, effettivo o potenziale, delle importazioni sovvenzionate o il pregiudizio sono trascurabili. 4.   Per i procedimenti iniziati a norma dell’, paragrafo 11, il pregiudizio si considera di norma trascurabile quando la quota di mercato delle importazioni è inferiore agli importi indicati nell’, paragrafo 9. Per quanto riguarda le inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, il volume delle importazioni sovvenzionate si considera trascurabile se è inferiore al 4 % del totale delle importazioni del prodotto simile nella Comunità, a meno che le importazioni da paesi in via di sviluppo aventi quote inferiori al 4 % siano collettivamente superiori al 9 % del totale delle importazioni nella Comunità del prodotto simile. 5.   L’importo delle sovvenzioni compensabili è considerato minimo se inferiore all’1 % ad valorem, tranne nel caso di inchieste relative a importazioni da paesi in via di sviluppo, per cui il limite di irrilevanza delle sovvenzioni è il 2 % ad valorem, fermo restando che deve essere chiusa solo l’inchiesta qualora l’importo delle sovvenzioni compensabili sia inferiore al limite d’irrilevanza per singoli esportatori, che rimangono soggetti al procedimento e possono essere sottoposti a ulteriori inchieste nel corso di successivi esami svolti nei confronti del paese interessato ai sensi degli .
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