Art. 5

Art. 5

In vigore dal 25 mag 2009
Sulla base della differenza alla fine dell’anno n–1 tra l’importo-obiettivo e il valore degli attivi netti del fondo, calcolata all’inizio dell’anno n, l’importo della dotazione richiesta viene versato dal bilancio generale dell’Unione europea al fondo con un’unica operazione nell’anno n + 1.
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