Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 mag 2009
Gli importi dei dazi corrisposti o contabilizzati conformemente all’ del regolamento (CE) n. 428/2005 nella sua versione iniziale che superano gli importi stabiliti sulla base dell’ dello stesso regolamento nella versione modificata dal presente regolamento sono rimborsati o sgravati. Le domande di rimborso o di sgravio sono presentate presso le autorità doganali nazionali conformemente alla legislazione doganale applicabile. Nei casi debitamente giustificati, il termine di tre anni di cui all’articolo 236, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (11), è prorogato di due anni.
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