Art. 24
In vigore dal 5 mag 2009
Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per assicurare la corretta applicazione di tutte le disposizioni del presente regolamento. In particolare, determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e delle relative disposizioni di attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
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