Art. 2 · Eliminazione di animali e di carne

Art. 2

Eliminazione di animali e di carne

In vigore dal 16 apr 2009
Eliminazione di animali e di carne 1.   Le autorità competenti del Regno Unito sono autorizzate ad indennizzare l’eliminazione degli animali e della carne di cui all’ affinché la macellazione e la distruzione integrale di tali animali e dei loro prodotti derivati nonché la distruzione della carne avvengano conformemente alla legislazione veterinaria d’applicazione. Gli animali vivi sono consegnati ad un macello ed ivi distrutti; quindi, dopo essere state contate e pesate, tutte le carcasse vengono trasportate a un impianto di trasformazione, in cui tutti i materiali vengono distrutti. Se gli animali non sono atti ad essere trasportati ad un macello, possono essere abbattuti all’interno dell’azienda zootecnica. La distruzione della carne viene effettuata dopo averla pesata e trasportata a un impianto di trasformazione, in cui tutti i materiali vengono distrutti. Queste operazioni sono effettuate sotto il controllo permanente delle autorità competenti, che utilizzano elenchi di controllo standard comprendenti schede di pesatura e conteggio. 2.   L’indennizzo che le autorità competenti versano per l’eliminazione degli animali di cui all’, lettera a), e per i prodotti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo non supera il valore di mercato degli animali e dei prodotti interessati prima della decisione presa dall’Irlanda di ritirare dal mercato, a titolo precauzionale, tutte le carni suine e i loro derivati. Allo scopo di evitare qualsiasi sovracompensazione, l’indennizzo versato dalle autorità competenti tiene conto di ogni altro tipo di compensazione cui hanno eventualmente diritto gli allevatori o i macelli. 3.   Le autorità competenti corrispondono l’indennizzo per i prodotti destinati ad essere eliminati ai sensi del presente regolamento dopo che l’impianto di trasformazione ha ricevuto detti prodotti e dopo che i controlli previsti dall’, paragrafo 1, lettera c), sono stati eseguiti. L’indennizzo erogato a norma del presente regolamento dalle autorità competenti è ammissibile ad un finanziamento comunitario parziale una volta accertata la distruzione integrale dei prodotti di cui trattasi in base a tutti gli indispensabili controlli documentari e fisici. L’, paragrafo 1, terzo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (6) si applica mutatis mutandis. Soltanto le spese dichiarate entro il luglio 2009 sono ammissibili al finanziamento comunitario parziale.
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