Art. 3

Art. 3

In vigore dal 8 apr 2009
1.   Il certificato e una delle copie sono rilasciati dall’autorità designata a tal fine dallo Stato membro di esportazione. 2.   L'autorità emittente conserva una copia del certificato. L'originale e l'altra copia sono presentati all'ufficio doganale della Comunità presso il quale è presentata la dichiarazione di esportazione. 3.   L'ufficio doganale di cui al paragrafo 2 completa l'apposita casella dell'originale e restituisce quest'ultimo all'esportatore o al suo rappresentante. La copia è conservata dall'ufficio doganale.
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