Art. 7 · Periodi di divieto della pesca

Art. 7

Periodi di divieto della pesca

In vigore dal 6 apr 2009
Periodi di divieto della pesca 1.   La pesca del tonno rosso è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo per le grandi navi da cattura con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 m nel periodo dal 1o giugno al 31 dicembre, ad eccezione della zona delimitata ad ovest dal meridiano 10° O e a nord dal parallelo 42° N, nella quale tale pesca è vietata dal 1o febbraio al 31 luglio. 2.   La pesca del tonno rosso con reti a circuizione è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 giugno al 15 aprile. 3.   La pesca del tonno rosso praticata da tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno. 4.   La pesca del tonno rosso praticata da pescherecci da traino pelagici è vietata nell’Atlantico orientale nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno. 5.   La pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è vietata nell’Atlantico orientale nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno. 6.   In deroga al paragrafo 2, se uno Stato membro può dimostrare che, a causa dei venti di forza 5 o più sulla scala Beaufort, alcune delle proprie navi da cattura che praticano la pesca del tonno rosso con reti a circuizione nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo non hanno potuto utilizzare i giorni di pesca loro assegnati, tale Stato membro può riportare fino a 5 giorni persi entro il 20 giugno. Lo Stato membro interessato notifica alla Commissione entro il 14 giugno i giorni di pesca supplementari concessi. Tale notifica è corredata delle seguenti informazioni: i) una relazione che illustri i particolari della cessazione dell’attività di pesca in questione contenente le pertinenti informazioni di tipo meteorologico; ii) il nome della nave da cattura; iii) il numero unico di registrazione di un peschereccio (CFR) secondo la definizione dell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004. La Commissione trasmette senza indugio all’ICCAT queste informazioni.
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