Art. 2
Definizioni
In vigore dal 6 apr 2009
Definizioni
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) «PCC»: le parti contraenti della convenzione e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti;
b) «nave da pesca»: qualsiasi imbarcazione adibita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso, incluse le navi da cattura, le navi officina, le navi di appoggio, i rimorchiatori, le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo, le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti a base di tonno e le navi ausiliarie, tranne le navi container;
c) «nave da cattura»: un’imbarcazione utilizzata ai fini della cattura commerciale delle risorse di tonno rosso;
d) «nave ausiliaria»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto (non trasformato) da una gabbia a un porto designato;
e) «nave officina»: una nave a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell’imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione;
f) «praticare la pesca attiva»: per qualsiasi nave da cattura il fatto che pratica la pesca del tonno rosso durante una determinata campagna di pesca;
g) «operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione realizzata tra due o più navi da cattura battenti bandiera di diverse PCC o di diversi Stati membri ovvero del medesimo Stato membro, in cui le catture di una nave da cattura siano attribuite ad una o più altre navi da cattura conformemente a un criterio di ripartizione;
h) «attività di trasferimento»: qualsiasi trasferimento:
i)
di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura o dalla tonnara alla gabbia di trasporto;
ii)
di tonno rosso vivo dalla gabbia di trasporto a un’altra gabbia di trasporto;
iii)
di tonno rosso morto dalla rete della nave di cattura o dalla gabbia di trasporto a una nave ausiliaria;
iv)
da un allevamento di tonno rosso o da una tonnara a una nave officina, a una nave da trasporto o a terra;
v)
di una gabbia da trasporto da un rimorchiatore ad un altro rimorchiatore;
i) «tonnara»: una rete fissa, ancorata al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il pesce verso un’area recintata;
j) «ingabbiamento»: il trasferimento del tonno rosso dalla gabbia di trasporto alle gabbie da ingrasso e da allevamento;
k) «ingrasso»: l’ingabbiamento del tonno rosso per un breve periodo (generalmente da due a sei mesi), principalmente al fine di aumentarne il contenuto di grasso;
l) «allevamento»: l’ingabbiamento del tonno rosso per un periodo superiore a un anno, al fine di aumentarne la biomassa totale;
m) «trasbordo»: lo scarico, per intero o in parte, del tonno rosso detenuto a bordo di una nave da pesca verso un’altra nave da pesca;
n) «pesca sportiva»: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
o) «pesca ricreativa»: una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
p) «compito II»: il compito II quale definito dall’ICCAT nel «Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell’Oceano Atlantico» (terza edizione, ICCAT, 1990).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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