Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 6 apr 2009
Definizioni Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni: a)   «PCC»: le parti contraenti della convenzione e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti; b)   «nave da pesca»: qualsiasi imbarcazione adibita o destinata allo sfruttamento commerciale delle risorse di tonno rosso, incluse le navi da cattura, le navi officina, le navi di appoggio, i rimorchiatori, le imbarcazioni che partecipano a operazioni di trasbordo, le navi da trasporto attrezzate per il trasporto di prodotti a base di tonno e le navi ausiliarie, tranne le navi container; c)   «nave da cattura»: un’imbarcazione utilizzata ai fini della cattura commerciale delle risorse di tonno rosso; d)   «nave ausiliaria»: qualsiasi imbarcazione utilizzata per il trasporto di tonno rosso morto (non trasformato) da una gabbia a un porto designato; e)   «nave officina»: una nave a bordo della quale i prodotti della pesca subiscono una o più delle seguenti operazioni, prima dell’imballaggio: sfilettatura o affettatura, congelamento e/o trasformazione; f)   «praticare la pesca attiva»: per qualsiasi nave da cattura il fatto che pratica la pesca del tonno rosso durante una determinata campagna di pesca; g)   «operazione di pesca congiunta»: qualsiasi operazione realizzata tra due o più navi da cattura battenti bandiera di diverse PCC o di diversi Stati membri ovvero del medesimo Stato membro, in cui le catture di una nave da cattura siano attribuite ad una o più altre navi da cattura conformemente a un criterio di ripartizione; h)   «attività di trasferimento»: qualsiasi trasferimento: i) di tonno rosso vivo dalla rete della nave da cattura o dalla tonnara alla gabbia di trasporto; ii) di tonno rosso vivo dalla gabbia di trasporto a un’altra gabbia di trasporto; iii) di tonno rosso morto dalla rete della nave di cattura o dalla gabbia di trasporto a una nave ausiliaria; iv) da un allevamento di tonno rosso o da una tonnara a una nave officina, a una nave da trasporto o a terra; v) di una gabbia da trasporto da un rimorchiatore ad un altro rimorchiatore; i)   «tonnara»: una rete fissa, ancorata al fondo, generalmente comprendente una rete guida che convoglia il pesce verso un’area recintata; j)   «ingabbiamento»: il trasferimento del tonno rosso dalla gabbia di trasporto alle gabbie da ingrasso e da allevamento; k)   «ingrasso»: l’ingabbiamento del tonno rosso per un breve periodo (generalmente da due a sei mesi), principalmente al fine di aumentarne il contenuto di grasso; l)   «allevamento»: l’ingabbiamento del tonno rosso per un periodo superiore a un anno, al fine di aumentarne la biomassa totale; m)   «trasbordo»: lo scarico, per intero o in parte, del tonno rosso detenuto a bordo di una nave da pesca verso un’altra nave da pesca; n)   «pesca sportiva»: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale; o)   «pesca ricreativa»: una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un’organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale; p)   «compito II»: il compito II quale definito dall’ICCAT nel «Manuale operativo per le statistiche e il campionamento dei tonnidi e delle specie affini nell’Oceano Atlantico» (terza edizione, ICCAT, 1990).
Storico versioni

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