Art. 9
Cooperazione con il SEBC
In vigore dal 11 mar 2009
Cooperazione con il SEBC
Al fine di ridurre al minimo l’onere di segnalazione e di garantire la coerenza necessaria per la produzione di statistiche europee, l’SSE e il SEBC collaborano strettamente nel rispetto dei principi statistici di cui all’, paragrafo 1.
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